CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente
Prof. Ferdinando Taddei

Presidente della Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali
Prof. Umberto Torelli

Presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali
Prof. Carmelo Elio Tavilla

Presidente della Sezione di Storia, lettere e arti
Prof. Arch. Emilio Montessori


Segretario Generale
Prof. Francesco Barbieri

Economo
Prof.ssa Patrizia Paradisi

Bibliotecario Generale
Prof. Paolo Tongiorgi

S O C I


SEZIONE DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE E NATURALI

SOCI ORDINARI

Agnati Luigi Francesco
Barbieri Francesco
Cattelani Franca
Ferrari Sergio
Grasselli Luigi
Immovilli Gianni
Levoni Sergio
Lugli Mario Umberto

Manzini Paola
Melegari Michele
Muscatello Umberto
Ottaviani Giampiero
Pályi Gyula
Panizza Mario
Pellacani Giancarlo
Pellegrini Maurizio

Quattrocchi Pasquale
Russo Antonio
Serpagli Enrico
Taddei Ferdinando
Tiberio Paolo
Tomasi Aldo
Tongiorgi Paolo
Torelli Umberto

SOCI CORRISPONDENTI

Albasini Albano
Bonatti Piera
Cecchi Rodolfo
Coppi Gioacchino

Marchi Mario
Meschiari Mauro
Momicchioli Fabio
Parea Gian Clemente

Saltini Antonio
Sola Marco
Tarozzi Gino

SOCI EMERITI

Abbati Marescotti
              Pier Paolo

Alberigi Quaranta               Alessandro

Galligani Ilio
SOCI SPRANNUMERARI

Boffi Vinicio
Dieci Giovanni

Giannetti Alberto
Lanconelli Ermanno

Scardovi Italo
Tanzi Cattabianchi Luigi

 

SEZIONE DI SCIENZE MORALI GIURIDICHE E SOCIALI

SOCI ORDINARI

Cattini Marco
Dondi Germano
Gasparini Casari Vittorio

Gragnoli Enrico
La Vergata Antonello
Panforti Maria Donata

Tavilla Carmelo Elio

SOCI CORRISPONDENTI

Bianchini Marco
Cordini Giovanni
Fregni Maria Cecilia

Jasonni Massimo
Nicoletti Francesco

Padoa Schioppa Clemente
Vignudelli Aljs
SOCI EMERITI

Fornaciari Davoli
              Maria Livia

Galli Norberto
Marani Francesco

Vellani Mario
SOCI SPRANNUMERARI

Cottino Gastone
Ferrari Andrea

Galantino Luisa
Ghetti Giulio

Nardi Enzo
Santarelli Umberto

 

SEZIONE DI STORIA LETTERE E ARTI

SOCI ORDINARI

Bertuzzi Giordano
Boni Simona
Budriesi Roberta
Burzacchini Gabriele
Carli Augusto
Di Pietro Paola

Guerzoni Maria Antonietta
Marri Fabio
Martinelli Braglia Graziella
Milano Ernesto
Montecchi Giorgio
Montessori Emilio

Muzzioli Giuliano
Paradisi Patrizia
Ricci Milena
Spaggiari Angelo
Torre Giovanni

SOCI CORRISPONDENTI
Abbri Ferdinando
Baldelli Franca
Bellingeri Luca
Bernardi Walter
Bonacini Pierpaolo
Calzolari Mauro
Camerota Michele Gagliardelli Giancarlo

Garuti Paolo
Indulti Giovanni
Miani Licia
Missere Federica
Orlandi Giuseppe
Pipino Alessandro
Pucci Luigi
Robustelli Cecilia

Rölker Roland
Sani Roberto
Serafini Giorgio
Sperandini Giovanni Maria
Trenti Giuseppe
Venturi Anna Rosa
SOCI EMERITI

Capucci Martino



 
SOCI SPRANNUMERARI

Andreolli Bruno
Balsamo Luigi
Bisi Franco
Cardarelli Andrea
Donati Angela

Fontana Armeno
Ghiselli Alfredo
Leonelli Antonino
Missere Gianluigi
Monducci Elio

Raimondi Ezio
Vigarani Guido

 

 

SOCI ONORARI

Albrecht Joseph
Bombieri Enrico
Caglioti Luciano
Campa Riccardo
Casetta Elio
Conso Giovanni
Dalla Torre Giuseppe
Detreköi Ákos
Grasso Pietro Giuseppe
Gruber Peter

Guerzoni Luciano
Horvàth Istvàn T.
Kirchgassner Klaus
Levi Donati Gemmarosa
Levoni Gianfranco
Margreth Alfredo
Mazzarolli Leopoldo
Mucchi Enrico
Paolucci Antonio
Piccolino Marco

Roli Renato
Ruini Camillo
Soai Kenso
Specht Rainer
Strambach Karl
Suppiej Giuseppe
Traina Alfonso
Trigeaud Jean Marc
Zamagni Stefano
Zappa Guido

 

 

STATUTO
ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE
LETTERE E ARTI DI MODENA


(Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Modena
al n. 393 in data 11/8/2006, con modifiche in data 3/9/2007 e 19/10/ 2009)


CAPITOLO I. Natura e finalità dell'Accademia

Art. I-1. L'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, di seguito Accademia, fondata in Modena nell'anno 1683 e riconosciuta con atti sovrani del 1752, 1790, 1814, 1910 e 1934, divenuta Accademia Nazionale con D.P.R. 5/3/1959, persegue l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze scientifiche nei vari settori disciplinari di competenza delle proprie Sezioni. A questo fine:
    a) si impegna in attività di studio e di diffusione della cultura nelle sue più elevate espressioni;
    b) organizza conferenze, seminari e convegni nazionali e internazionali, mostre, in collaborazione anche con altri enti di cultura e di ricerca;
    c) provvede alla tutela del patrimonio della propria biblioteca, ne promuove la valorizzazione e l'utilizzazione anche con l'accesso al pubblico in apposite sale di lettura;
    d) incoraggia l'accesso, specie dei giovani, alla ricerca scientifica anche mediante il conferimento di borse di studio;
    e) pubblica atti, memorie ed altri studi.

Art. I-2. L'Accademia ha personalità giuridica, con sede in Modena, in Palazzo Coccapani d'Aragona, Corso Vittorio Emanuele, n. 59.

Art. I-3. Si compone di tre Sezioni:
    di scienze fisiche, matematiche e naturali;
    di scienze morali, giuridiche e sociali;
    di storia, lettere ed arti.

CAPITOLO II. I Soci accademici.

Art. II-1. I soci dell'Accademia sono: ordinari, corrispondenti, emeriti e onorari. Ciascuna Sezione è composta da 25 soci ordinari, da 25 soci corrispondenti e dai soci dichiarati emeriti.

1 - I soci ordinari sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, fra i cittadini italiani venuti in chiara fama negli studi cui la Sezione si dedica, e che siano in grado di assicurare attiva collaborazione.
I soci ordinari, al compimento dell'ottantesimo anno o quando per motivi di salute non possono partecipare alle attività dell'Accademia, su proposta unanime del Consiglio di Presidenza dell'Accademia e con delibera dell'Assemblea delle Sezioni riunite, sono dichiarati emeriti. Conservano tutte le prerogative del socio ordinario, ma non possono essere candidati a ricoprire cariche accademiche. Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante nella Sezione di appartenenza.
2 - I soci corrispondenti sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, tra noti cultori degli studi cui la Sezione si dedica. I soci ordinari e corrispondenti che, per diversi motivi, non sono in grado di partecipare alla vita dell'Accademia o che manifestano continuativo disimpegno, anche dopo sollecito del Presidente, sono dichiarati, con delibera del Consiglio di Presidenza, soci soprannumerari. La relativa delibera è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea delle Sezioni riunite. Il relativo seggio si considera vacante nella Sezione di appartenenza dopo tale ratifica.
3 - I soci onorari sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, fra personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere. Il loro numero complessivo è di 30, e non appartengono ad alcuna Sezione.
4 - Possono essere ammessi come soci sostenitori enti, associazioni e persone fisiche che assumono l'impegno non inferiore a tre anni di sostenere finanziariamente, o altrimenti, le attività dell'Accademia. Le modalità e l'entità dell'impegno saranno valutati, caso per caso, dal Consiglio di Presidenza e regolati mediante apposito accordo.

Art II-2. I Soci ordinari, emeriti e sostenitori compongono l'Assemblea delle Sezioni riunite secondo le norme del presente statuto. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano anche soci corrispondenti limitatamente agli argomenti previsti dall'art. III-14.

Art. II-3. I soci ordinari hanno il dovere di:
    a) favorire l'attività dell'Accademia anche accettando le cariche a cui venissero eletti o gli incarichi affidati loro dal Consiglio di Presidenza;
    b) intervenire alle Assemblee delle Sezioni riunite e, in caso di impedimento, di darne previo avviso al Segretario Generale;
    c) inviare all'Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
    d) contribuire all'attività dell'Accademia con letture, conferenze e pubblicazioni.
    e) corrispondere eventuali quote associative deliberate dall'Assemblea delle Sezioni riunite.

Art II-4. I soci corrispondenti hanno il dovere di:
    a) intervenire alle Assemblee della Sezione alla quale appartengono;
    b) inviare all'Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
    c) contribuire all'attività dell'Accademia con letture, conferenze e pubblicazioni.

Art II-5. Diritti dei soci. I soci ordinari, sostenitori ed emeriti hanno il diritto di:
    a) esprimere il loro voto nell'Assemblea delle Sezioni riunite.
    b) frequentare le sale dell'Accademia e di usufruire dei servizi della biblioteca secondo l'apposito regolamento;
    c) ricevere in dono, su loro richiesta, una copia degli Atti dell'Accademia.
I soci corrispondenti godono dei diritti di cui alle lettere b) e c); partecipano alle adunanze dell'Assemblea delle Sezioni riunite senza diritto di voto per gli argomenti previsti dall'art. III-14.
I soci onorari, corrispondenti e soprannumerari godono dei diritti di cui alle lettere b) e c) e possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea delle Sezioni riunite secondo quanto previsto dall'art. III-14 e alle Assemblee di Sezione.

Art. II-6. Ogni socio può dimettersi dall'Accademia con comunicazione scritta al Segretario Generale.

CAPITOLO III. Organi dell'Accademia

Art. III-1. Sono organi dell'Accademia:
a) Il Presidente
b) Il Segretario Generale
c) Il Consiglio di Presidenza
d) l'Economo-Tesoriere
e) L'Assemblea delle Sezioni riunite
f) Le Assemblee delle Sezioni
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
h) Il Bibliotecario

Art. III-2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea delle Sezioni riunite, nella persona di un socio ordinario, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. L'elezione avviene entro il mese di giugno dell'ultimo anno del triennio precedente, e la nomina avviene con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali. Il Presidente eletto entra in carica il 1° novembre successivo.
Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento o vacanza, sostituito da un Vice-Presidente, da lui stesso designato fra i soci ordinari e che rimane in carica per la durata del mandato. La designazione è ratificata dal Consiglio di Presidenza. In caso di carica vacante il Decano dei Soci ordinari procede al più presto alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. III-3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, dirige e coordina l'attività dell'Accademia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e le adunanze dell'Assemblea delle Sezioni riunite e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.

Art. III-4. Il Segretario Generale è eletto, a scrutinio segreto, fra i soci ordinari dall'Assemblea delle Sezioni riunite con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e con la stessa durata della carica. Della avvenuta elezione viene comunicata notizia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Consiglio di Presidenza, sentito il Segretario Generale, può nominare un Vice-Segretario Generale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. III-5. Il Segretario Generale tiene la corrispondenza accademica, redige i verbali delle Assemblee a Sezioni riunite e del Consiglio di Presidenza, fa, all'apertura di ogni anno accademico, la relazione dell'attività dell'Accademia relativa all'anno antecedente; cura la regolare tenuta dei registri e dell'archivio accademico e l'esatta pubblicazione degli Atti dell'Accademia e delle Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie.

Art. III-6. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai tre Presidenti delle Sezioni, dal Segretario Generale, dal Bibliotecario e dall'Economo-Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente con anticipo di sette giorni inviando ai componenti l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque componenti, fra i quali il Presidente o, qualora ne fosse impedito, il Vice-Presidente.

Art. III-7. I Presidenti delle Sezioni sono eletti nell'Assemblea delle Sezioni riunite fra i soci ordinari appartenenti alla Sezione con le stesse modalità di elezione del Presidente dell'Accademia (Art. III-2). La loro nomina avviene con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali ed entrano in carica il 1° novembre successivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Art. III-8. Il Consiglio di Presidenza sovrintende alla conservazione del patrimonio e all'amministrazione dell'Accademia e ne coordina l'attività; predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente o del Presidente della riunione.

Art. III-9. L'Economo Tesoriere è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea delle Sezioni riunite nella persona di un socio ordinario, dura anch'egli in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Art. III-10. L'Economo Tesoriere ha la gestione del patrimonio mobiliare dell'Accademia, e lo amministra in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza; prepara il bilancio e lo sottopone al Consiglio di Presidenza, corredandolo di una relazione circostanziata; cura le entrate e le uscite e la relativa contabilità; predispone e firma i mandati di pagamento.

Art. III-11. Il Bibliotecario è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea delle Sezioni riunite nella persona di un socio ordinario, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Art. III-12. Al Bibliotecario è affidata la custodia e la conservazione della Biblioteca di proprietà dell'Accademia e di eventuali fondi consegnati in comodato; cura l'aggiornamento dei cataloghi e degli schedari e propone al Consiglio di Presidenza gli opportuni provvedimenti e iniziative per garantire la migliore fruizione del materiale bibliografico e per il potenziamento dell'attività della Biblioteca. Il Bibliotecario è coadiuvato nelle sue funzioni da una Giunta di Biblioteca, la composizione e le funzioni della quale sono dettate dal Regolamento di Biblioteca.

ART. III-13. Le nomine dell'Economo Tesoriere e del Bibliotecario vengono comunicate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. III-14. L'Assemblea delle Sezioni riunite è costituita dai soci ordinari, sostenitori ed emeriti; dei soci sostenitori e degli emeriti si tiene conto ai fini della validità della seduta solo se sono presenti. I soci corrispondenti, onorari e soprannumerari partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e limitatamente all'esposizione dell'attività dell'anno antecedente e alla discussione delle linee programmatiche.
Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario Generale.

Art. III-15. L'Assemblea delle Sezioni riunite delibera sulle questioni di carattere generale concernenti l'attività dell'Accademia; elegge il Presidente, i Presidenti di Sezione, il Segretario Generale, l'Economo Tesoriere, il Bibliotecario e il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sulle modifiche di statuto e sui regolamenti; discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; delibera su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente.

Art. III-16. L'elezione del Presidente, dei Presidenti di Sezione, del Segretario Generale dell'Economo-Tesoriere e del Bibliotecario è effettuata con votazioni distinte per ciascuna carica; è eletto chi ottenga un numero di voti pari ai due terzi dei votanti. Qualora nessuno raggiunga il numero dei voti prescritto, la votazione viene ripetuta nella medesima seduta; qualora anche la seconda votazione non dia esito, si procede a ballottaggio tra i due soci che hanno ottenuto più voti; risulta eletto chi ottenga il maggior numero di voti.

Art. III-17. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; due effettivi e un supplente sono eletti fra i soci ordinari, un effettivo e un supplente fra i soci sostenitori. Dura in carica un triennio accademico ed i componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno un Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni. Esso delibera a maggioranza dei suoi membri.
In caso di mancanza di Soci sostenitori il Collegio dei Revisori dei conti è eletto fra i Soci ordinari.

Art. III-18. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa dell'Accademia; esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo su di essi una relazione scritta da presentare all'Assemblea delle Sezioni riunite. I revisori dei conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Art. III-19. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre. I soci eletti alle cariche previste dall'art. III.15 entrano in carica con l'inizio dell'anno accademico; ove la loro elezione abbia luogo in corso di triennio, entrano in carica all'inizio del mese successivo o, se previsto dallo Statuto, dall'avvenuta nomina o presa d'atto del Ministero.

CAPITOLO IV. Organizzazione delle Sezioni

Art. IV-1. Al fine di programmare la propria attività, le Sezioni hanno le proprie assemblee, alle quali partecipano i soci ordinari e corrispondenti appartenenti alla Sezione e i sostenitori che optino per l'appartenenza a una Sezione.

Art. IV-2. All'attività della Sezione sovrintende il Presidente di Sezione ed il Segretario. Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea delle Sezioni riunite a norma dell'Art. III-7; il Segretario è eletto dall'Assemblea di Sezione fra i soci ordinari o corrispondenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. IV-3. L'Assemblea della Sezione elabora un programma annuale di attività che il Presidente sottoporrà al Consiglio di Presidenza per la formazione del programma annuale di attività dell'Accademia. Il Presidente, sentita l'Assemblea di Sezione, presenta all'Assemblea delle Sezioni riunite la proposta di elezione di nuovi soci; egli esercita tutte le funzioni previste dai regolamenti dell'Accademia.

Art. IV-4. Qualora la carica di Presidente di Sezione si renda vacante nel corso del triennio, il socio ordinario più anziano della Sezione assume la supplenza fino a quando l'Assemblea delle Sezioni riunite non procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. IV-5. Il Presidente convoca le adunanze della Sezione e le presiede. In sua assenza, presiede l'adunanza il Socio ordinario con maggiore anzianità di socio e, a pari anzianità, più anziano di età. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, organizza l'attività della Sezione, e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Il Segretario redige il verbale delle adunanze e collabora con il Segretario Generale nella organizzazione delle sedute di studio. Le adunanze di Sezione possono essere convocate anche per posta elettronica.

CAPITOLO V. Adunanze

Art. V-1. Le adunanze accademiche si distinguono in Assemblee e in Sedute di studio. Le assemblee, a Sezioni riunite e di Sezione, sono riservate ai soci secondo quanto disposto dagli art. III-14 e IV-1. In esse si esercitano le funzioni amministrative e si adottano le deliberazioni previste dal presente statuto. Alle assemblee è fatto obbligo di partecipazione da parte dei soci secondo quanto previsto dagli Art. III-14 e IV-1. Le sedute di studio, nelle quali sono presentati e discussi, sotto forma di conferenze o seminari, argomenti di competenza delle Sezioni sono aperte al pubblico e non è richiesta obbligatoriamente la presenza dei soci.

Art. V-2. Le adunanze dell'Assemblea delle Sezioni riunite sono valide quando tutti i soci aventi diritto a parteciparvi siano stati convocati per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La validità dell'Assemblea richiede la presenza della maggioranza degli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. III-14, in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno quarantotto ore.
Per modificazioni dello Statuto l'Assemblea delle Sezioni riunite è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'art. III-14.

Art. V-3. L'Assemblea delle Sezioni riunite è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo, ed entro il mese di marzo dell'anno successivo per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. Altre adunanze possono essere convocate su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta ritenuta motivata dal Consiglio di Presidenza di almeno quindici soci ordinari.

Art. V-4. Le deliberazioni dell'Assemblea delle Sezioni riunite sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto per l'elezione delle cariche accademiche (art. III-16), per l'elezione di nuovi soci (art. VI-4) e per le modifiche di statuto (art. XI-3). Le deliberazioni delle Assemblee delle singole Sezioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. V-5. Le sedute di studio si tengono sulla base di un programma annuale predisposto dal Consiglio di Presidenza; ad esse possono partecipare tutti i soci dell'Accademia per riferire sulle ricerche da essi condotte o in corso, presentare note e memorie; possono inoltre essere invitati relatori e conferenzieri esterni.

Art. V-6. Di ogni adunanza, assemblea o seduta di studio, viene redatto il verbale, a cura del Segretario Generale coadiuvato dai Segretari di Sezione e conservata in archivio una memoria fotografica. Gli Atti dell'Accademia riporteranno un resoconto sintetico di ciascuna adunanza.

CAPITOLO VI. Elezioni dei soci

Art. VI-1. Le elezioni dei soci ordinari, corrispondenti e onorari sono di competenza dell'Assemblea delle Sezioni riunite. Le relative operazioni si compiono una sola volta per anno accademico e si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
La proposta di ammissione di soci sostenitori è di competenza del Consiglio di Presidenza.

Art. VI-2. All'inizio dell'anno accademico, il Presidente informa il Consiglio di Presidenza sulle vacanze intervenute nell'anno precedente e sui posti che si sono resi disponibili. Sulla base di un'apposita delibera del Consiglio di Presidenza, invita le Sezioni a formulare le proposte di copertura dei posti vacanti messi a disposizione nelle singole Sezioni.

Art. VI-3. Il Presidente di Sezione trasmette al Consiglio di Presidenza proposte motivate e corredate di un esauriente curriculum per la copertura dei posti vacanti (art. VI-2). Le proposte saranno messe all'ordine del giorno dell'Assemblea delle Sezioni riunite destinata alle operazioni elettorali, da tenersi di norma entro il mese di marzo. Le proposte per ogni categoria e sezione dovranno contenere l'indicazione di tanti nomi quanti sono i posti da coprire, aumentati di due. Le proposte delle singole Sezioni dovranno pervenire al Segretario Generale entro i dieci giorni antecedenti l'Assemblea delle Sezioni riunite. Le proposte di copertura dei posti vacanti a socio onorario sono di spettanza del Consiglio di Presidenza.

Art. VI-4. L'Assemblea delle Sezioni riunite procede alla discussione delle proposte e alla loro votazione per scrutinio segreto. Per le votazioni potranno essere raggruppati nella stessa scheda per ogni Sezione i posti vacanti appartenenti alla stessa categoria. L'elezione a socio richiede la maggioranza assoluta dei votanti per i soci ordinari, per i soci corrispondenti e per i soci onorari. L'elezione per i posti eventualmente non coperti viene rimandata all'anno accademico successivo.

Art. VI-5. La nomina di nuovi Soci avviene dopo l'assenso del Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed essi entrano a far parte dell'Accademia all'inizio del nuovo anno accademico.

CAPITOLO VII. Attività

Art. VII-1. L'attività dell'Accademia si sviluppa in due direzioni. a) nella divulgazione della cultura scientifica, tecnologica, giuridica, artistica e umanistica in accordo alle competenze delle sue Sezioni. Ciò si svolge con conferenze, seminari, mostre e convegni. b) con la valorizzazione del patrimonio provvedendo alla conservazione, all'ordinamento degli archivi e promovendo l'incremento e la fruibilità della biblioteca.

Art.VII-2. L'Accademia pubblica annualmente un volume degli Atti ed un volume di Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie. Pubblica inoltre collane di studi formate da volumi contenenti monografie originali, cataloghi del patrimonio librario ed archivistico, atti di congressi, convegni e seminari promossi dall'Accademia singolarmente o in collaborazione con altri Istituti culturali.

Art. VII-3. Gli Atti dell'Accademia contengono l'albo accademico, il discorso inaugurale del Presidente in apertura dell'anno accademico, una sintesi delle attività delle Sezioni, la relazione dell'attività accademica (art. III-5) a cura del Segretario Generale coadiuvato dai Segretari di Sezione, i nuovi ingressi di opere della biblioteca a seguito di acquisti, donazioni e comodati, necrologi e commemorazioni di Soci defunti, notizie storiche sulla vita dell'Accademia.

Art. VII-4. Le Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie contengono lavori originali presentati dai soci o anche da studiosi esterni, approvati dal Comitato di redazione. La composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato di Redazione sono regolati da apposito regolamento.

Art. VII-5. Alla organizzazione degli archivi e alla consultazione dei documenti in esso conservati, al funzionamento della biblioteca e all'accesso al suo materiale presiede il Bibliotecario, secondo modalità contenute in apposito regolamento.

CAPITOLO VIII. Amministrazione

Art. VIII-1. Il Consiglio di Presidenza vigila sul patrimonio dell'Istituto secondo l'art. III-8 e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni mobili e immobili che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

Art. VIII-2. I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite possibilmente prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento all'andamento dell'esercizio precedente.

Art. VIII-3. Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di Presidenza sulla documentazione predisposta dall'Economo Tesoriere. Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo dell'anno a cui si riferisce, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell'esercizio stesso. Nella stessa adunanza dell'Assemblea delle Sezioni riunite i revisori dei conti presentano una relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

Art. VIII-4. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di Presidenza e dei revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente.

Art. VIII-5. L'impiego delle somme provenienti, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio dell'Istituto, deve essere deliberato dall'Assemblea delle Sezioni riunite. Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Accademia devono essere depositate presso un conto corrente di un istituto di credito di notoria solidità.

Art. VIII-6. Al Segretario Generale è in particolare affidata la custodia del Medagliere, legato all'Accademia dal marchese Luigi Rangoni. Ogni forma di utilizzo deve essere autorizzata dal Consiglio di Presidenza.

CAPITOLO IX. Personale

Art. IX-1. Per l'esecuzione dei suoi compiti istituzionali l'Accademia si avvale di personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato. Per l'esecuzione di particolari progetti si avvale di personale con rapporto di lavoro autonomo. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle figure professionali e sulle mansioni del personale in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti. Per gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e di gestione del personale l'Accademia può avvalersi di Studi professionali.

Art. IX-2. All'attività del personale sovrintende, in conformità a quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio di Presidenza dell'Accademia.

CAPITOLO X. Concorsi e premi.

Art. X-1. L'Accademia può bandire, anche su proposta delle singole Sezioni e con deliberazione del Consiglio di Presidenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorsi, premi e borse di studio su determinati argomenti. L'Accademia può inoltre bandire concorsi e premi in esecuzione di legati o delle disposizioni istitutive di fondazioni e fondi da essa amministrati, in conformità alle norme stabilite all'atto della loro istituzione.

Art. X-2. Le modalità generali di assegnazione dei premi e delle borse di studio comprensive della redazione dei bandi, delle condizioni di partecipazione, della procedura di nomina delle commissioni, sono disciplinate da apposito regolamento, deliberato dall'Assemblea delle Sezioni riunite su proposta del Consiglio di Presidenza.

CAPITOLO XI. Norme finali e transitorie

Art. XI-1. Il presente statuto entra in vigore dopo la procedura di approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. XI-2. All'atto dell'approvazione del presente statuto il Regolamento interno attualmente vigente (approvato dall'Assemblea delle Sezioni riunite il 28 novembre 1997) cessa di avere vigore; esso viene sostituito da un regolamento concernente le modalità tecniche di convocazione e di svolgimento delle adunanze e dai regolamenti previsti dagli articoli II-5, III-12, VII-4, VII-5, IX-1, X-2, XI-2 nonché da altri eventuali regolamenti specifici.

Art. XI-3. Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea delle Sezioni riunite con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le proposte di modifica, formulate in articoli, possono essere presentate dal Consiglio di Presidenza o da almeno quindici Soci ordinari, e il loro testo deve essere inviato ai membri dell'Assemblea insieme alla convocazione dell'adunanza. Esse sono poste in votazione in una successiva adunanza, da indire entro due mesi dalla precedente.
Nelle prime due assemblee delle sezioni riunite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, le proposte di modifica allo Statuto medesimo, formulate in articoli, possono essere presentate anche da singoli soci ordinari in tempo utile per essere trasmesse ai membri dell'Assemblea insieme con la convocazione dell'adunanza. Le proposte di modifica saranno presentate, discusse e votate nel corso della stessa adunanza od eventualmente nell'adunanza successiva Le modifiche di statuto sono sottoposte all'approvazione della Prefettura di Modena (D.P.R. 10.2.2000, n. 361) ed entrano in vigore all'inizio del mese successivo a tale approvazione.

Art. XI-4. Il Presidente dell'Accademia, il Segretario generale, i Presidenti di Sezione, l'Economo-Tesoriere, il Bibliotecario, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, già eletti o nominati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino al termine naturale di scadenza.

Art. XI-5. All'atto dell'approvazione del presente Statuto ai Soci ordinari, emeriti e corrispondenti in carica sarà richiesto di optare per afferire ad una Sezione. Il Consiglio di Presidenza valuterà la congruità delle opzioni.

REGOLAMENTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
IN DATA 10 NOVEMBRE 2010
Il presente Regolamento è stato approvato dai soci dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena nell'Assemblea delle Sezioni riunite del 25 novembre 2010, ed è entrato in vigore con l'a.a. 2010-2011.

ELEZIONI
Art. 1


L'adunanza dell'Assemblea delle Sezioni riunite per l'elezione del Presidente dell'Accademia, dei Presidenti di Sezione, delle altre cariche sociali e dei nuovi soci ha luogo nel trimestre aprile-giugno secondo le norme VI-1 - VI-5 dello Statuto.

ATTIVITÀ

Art. 2

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Le assemblee, Capitolo V dello Statuto, sono di regola tenute secondo il calendario fissato dal Consiglio di presidenza; questo può tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai soci, fissare singole adunanze in giorni diversi da quelli stabiliti.
Ogni anno, solitamente nel mese di novembre-dicembre, ha luogo un'adunanza solenne, nella quale il Presidente dà il resoconto dell'attività svolta, un socio designato dal Consiglio di presidenza tiene un discorso su un argomento concordato con il Consiglio e vengono presentati i nuovi Soci.

Art. 3
Le adunanze dell'Assemblea delle Sezioni riunite, convocate a norma dell'art V-2 dello Statuto, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del Consiglio di presidenza di maggior anzianità accademica, e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Le adunanze di Sezione sono pre-siedute dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal socio ordinario afferente alla Sezione più anziano di nomina, ed a parità di anzianità, dal più anziano di età. La convocazione avviene secondo quanto previsto dall'art. V-3 dello Statuto.

Art. 4
Di ogni assemblea di sezione o a sezioni riunite deve essere redatto verbale, da sottoporre ad approvazione nella successiva riunione. Dopo l'approvazione, il verbale viene conservato nella apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da uno dei Segretari. Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma o approvazione come previ-sto dalla legge, dell'avvenuta conferma o approvazione è fatta menzione nei relativi verbali.

Art. 5
Le sedute di studio, tenute di regola secondo un calendario fissato dal Consiglio di presidenza, sono presiedute dal Presidente dell'Accademia o da uno dei Presidenti delle Sezioni a seconda dell'argomento trattato. La loro diffusione avviene attraverso la posta elettronica, la comunicazione ai giornali e ai media e sul sito internet dell'Accademia.

PUBBLICAZIONI

Art. 6
Gli "Atti" di un anno accademico formano un tomo che contiene l'elenco dei soci, il discorso del Presidente in apertura dell'Anno Accademico, la relazione del Segretario Ge-nerale, le commemorazioni, le relazioni di commissioni, l'elenco delle nuove pubblicazioni entrate in Accademia e quant'altro sia stabilito dal Consiglio di presidenza. Di ogni seduta di studio viene riportato un sunto e, quando disponibile, riportata un'immagine.
Le "Memorie scientifiche, giuridiche e letterarie " escono in un volume annuale e contengono memorie la cui accettazione è sotto il controllo del Comitato di redazione e secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento (Art. VII-4 dello Statuto).

Art. 7
Delle pubblicazioni dell'Accademia un esemplare viene distribuito alle principali biblioteche e a quelle accademie dalle quali Essa riceve in cambio le pubblicazioni. Su richiesta, ai soci viene inviata copia degli "Atti".

GIUNTE E COMMISSIONI

Art. 8

Il Consiglio di presidenza può avvalersi di comitati di soci aventi il compito di fornire pareri non vincolanti su proposte di specifiche iniziative culturali.

PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO

Art. 9
I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti d'archivio, le carte, i disegni, le fotografie e le fotocopie di proprietà dell'Accademia si conservano nelle sale della medesima all'uopo adibite.

Art. 10
Il Bibliotecario dell'Accademia vigila sulla conservazione del patrimonio librario e ar-chivistico dell'istituto in relazione alle esigenze di funzionalità, controllando la tenuta degli schedari e dei registri, e ha il compito di riferire periodicamente al Consiglio di presidenza, al quale spetta il compito di deliberare in merito agli eventuali abbonamenti e acquisto di pubblicazioni.
Sulla tenuta dell'archivio storico dell'Accademia vigila il Segretario Generale in colla-borazione col Bibliotecario.

Art. 11
I soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni, sulle quali il Cosiglio di presidenza delibera in base alle disponibilità finanziarie. I soci possono avere a prestito opere dell'Accademia secondo le di-sposizioni contenute nel Regolamento della Biblioteca.

PREMI

Art. 12

L'Accademia può bandire, qualora le condizioni di Bilancio lo permettano, concorsi a premio (Capitolo X dello Statuto). I concorsi ai premi vengono banditi in conformità con le disposizioni dello Statuto nonché dell'apposito Regolamento. Tali disposizioni vengono rese note al pubblico nei rispettivi bandi.

AMMINISTRAZIONE

Art.13

Il Consiglio di presidenza vigila sul patrimonio dell'Accademia e provvede alla conser-vazione e amministrazione dei beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

Art. 14
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di presidenza sulla documentazione predisposta dall'Economo Tesoriere e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei pro-venti e degli oneri, anche con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 15
Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di presidenza sulla documentazione predisposta dall'Economo Tesoriere. Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell'esercizio stesso. Nella stessa adunanza dell'Assemblea i revisori dei conti presentano una relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

Art. 16
Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente come stabilito dall'art. VIII-4 dello statuto.

Art. 17
Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di presidenza, tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare variazioni del bilancio preventivo, purché entro i limiti complessivi del bilancio stesso.

Art. 18
In caso d'urgenza il Presidente può ordinare l'esecuzione di lavori e l'effettuazione di spese, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di presidenza.

Art. 19
Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri valori dell'Accademia sono affidati a un primario Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza. Il Consiglio di presidenza potrà incaricare pure altri istituti di credito per particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni proposte. I rapporti con i predetti istituti saranno tenuti esclusivamente dal Presidente e dall'Economo Tesoriere.

Art. 20
L'amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono all'Istituto, a seguito di lasciti e donazioni, per l'erogazione di premi e borse di studio o per altre specifiche finalità, è tenuta separata da quella dell'Istituto. Il risultato di gestione di tali fondi ove non sia diversamente disposto, può essere destinato o all'aumento della dotazione o agli scopi che siano determinati dall'Istituto.

Art. 21
Il Consiglio di presidenza vigila sulla regolare effettuazione delle riscossioni derivanti dalle attività dell'Istituto e dei vari Fondi da esso amministrati e sulla conseguente custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese, nei limiti del bilancio preventivo.

Art. 22
Il Consiglio di presidenza stabilisce ogni anno prima della redazione del bilancio di previsione l'ammontare della quota pro capite da versarsi da parte dei soci ordinari ed emeriti. L'ammontare della quota è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea delle Sezioni riunite.

Art. 23
Il Socio ordinario che non ottempera al versamento della quota sociale entro l'anno in corso è dichiarato moroso e decade dall'appartenenza all'Accademia.

Art. 24
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

PERSONALE

Art. 25

La pianta organica del personale, le norme per l'assunzione e la disciplina giuridica per quanto non sia stabilito attraverso la contrattazione collettiva, alla quale è altresì riserva-ta la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal Consiglio di presidenza e approvata dall'Assemblea delle Sezioni riunite.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Della morte di ogni socio è data notizia nel sito Internet dell'Accademia e negli "Atti".Della morte di un socio ordinario ed emerito si dà anche pubblica notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione; negli "Atti" si pubblica un profilo sulla vita e sulle opere dello scomparso.

Art. 27
Le proposte di modifica al presente regolamento vengono presentate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci soci ordinari. Esse sono inviate ai soci ordinari ed emeriti con l'ordine del giorno di una prima adunanza dell'Assemblea delle Sezioni riunite per la loro presentazione e discussione. Per la validità dell'adunanza e per l'approvazione delle modifiche proposte è necessaria la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.